IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 128 del 2010, proposto da: Dirextra Alta Formazione
s.r.l.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Paolo  Borioni  e  Stefano
Bertuzzi, con domicilio eletto in Bari  presso  l'avv.  Francesco  De
Robertis, alla via Davanzali n.33; 
    Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della  G.R.  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina  Ornella  Di  Lecce,
con domicilio eletto in Bari presso l'Avvocatura regionale, alla  via
Dalmazia n. 70; 
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 
        della Determinazione del Dirigente  del  Servizio  Formazione
Professionale della  Regione  Puglia  n.1591  del  2  dicembre  2009,
pubblicata in data 3 dicembre 2009  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Puglia n. 194, con cui e' stato approvato  l'Avviso  pubblico
n. 18/2009 (c.d. «Ritorno al futuro»); 
        dell'Avviso pubblico n.  18/2009  predisposto  dalla  Regione
Puglia, pubblicato in data 3 dicembre 2009 sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Puglia n. 194, relativo alla presentazione di  progetti
per attivita' cofinanziate dal  FSE,  dallo  Stato  e  dalla  Regione
Puglia nell'ambito del  POR  PUGLIA  per  il  Fondo  Sociale  Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione  C(2007)
5767 del 21 novembre 2007 (2007IT051PO005); 
        di tutti gli atti antecedenti,  presupposti,  conseguenti  o,
comunque, connessi, ivi inclusi gli ulteriori  atti  e  provvedimenti
(anche se attualmente non conosciuti), adottati dalla. Regione Puglia
in merito agli  interventi  relativi  all'assegnazione  di  borse  di
studio post lauream per attivita' di specializzazione  in  Italia  ed
all'estero per giovani disoccupati ed inoccupati, nell'ambito del POR
PUGLIA  per  il  Fondo  Sociale  Europeo  2007/2013 -   Obiettivo   1
Convergenza, nella parte in  cui  sono  definiti  i  requisiti  degli
istituti privati di formazione avanzata; 
    nonche' per il risarcimento del danno in forma specifica e/o  per
equivalente,   con    contestuale    Questione    di    Legittimita'.
Costituzionale dell'art. 2 comma 3, Legge Regionale Puglia 26  maggio
2009, n. 12 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 78 del 29.5.2009); 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia, in
persona del Presidente della G.R. pro tempore; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  6  maggio  2010  la
dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le  parti  i  difensori  avvii
S.Bertuzzi e S.O.Di Lecce; 
    Premesso che: 
        il ricorrente ha impugnato la  Determinazione  del  Dirigente
del Servizio Formazione Professionale della.  Regione  Puglia  n.1591
del 2.12.2009, pubblicata in data 3.12.2009 sul Bollettino  Ufficiale
della Regione Puglia n. 194, con  cui  e'  stato  approvato  l'Avviso
pubblico n. 18/2009 (c.d. "Ritorno  al  futuro");  l'Avviso  pubblico
stesso, pubblicato in pari data sul  Bollettino  regionale,  relativo
alla presentazione di progetti per attivita'  cofinanziate  dal  FSE,
dallo Stato e dalla Regione Puglia nell'ambito del POR PUGLIA per  il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza,  approvato
con Decisione C(2007) 5767 del 21 novembre 2007;  nonche'  ogni  atto
adottato in  relazione  all'assegnazione  di  borse  di  studio  post
lauream per attivita' di specializzazione in Italia ed all'estero per
giovani disoccupati ed  inoccupati,  nell'ambito  del  predetto  POR,
nella parte in cui sono definiti i requisiti degli  istituti  privati
di formazione avanzata; 
        le determinazioni impugnate -e, in particolare,  la  clausola
del  bando  oggetto  di  gravame  -   riproducono   testualmente   le
disposizioni di cui all'art.2, comma 3,  della  legge  della  Regione
Puglia 26 maggio 2009 n.12,  pubblicata  sul  B.U.R.P.  n.78  del  29
maggio 2009 che cosi' dispone: "I  master  scelti  dalli  interessati
devono essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati
sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei  dieci  anni
solari precedenti all'emanazione dell'avviso pubblico  relativo  alla
concessione  delle  borse  di  studio,  attivita'  documentabile   di
formazione posi laurea. Per attivita' di formazione postlauream ci si
riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente  a  soggetti  gia'  in
possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata  inferiore
a 800 ore. L'attivita' erogata deve essere stata svolta  in  qualita'
di soggetto attuatone e non di mero partner. Anche in questo  caso  i
master scelti dagli interessati devono avere una  durata  complessiva
non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in  aula,  e
comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla  durata
complessiva prevista per il master"; 
        in dipendenza di tale previsione la ricorrente  Dirextra  che
non possiede il requisito nei termini prescritti ma potendo  comunque
vantare un numero complessivo di ore di lezione  (pari  a  21.600  in
cinque anni) superiore a quello prescritto dalla lex speciafis  (8000
in dieci anni), resta di fatto esclusa dalla selezione in  questione,
sicche' ha impugnato le predette determinazioni e sollevato questione
di legittimita' costituzionale della norma regionale  in  parola  per
violazione sotto diversi profili delrart. 117 della Costituzione; 
        in particolare assume: 
          a) che la norma in  esame  si  porrebbe  in  contrasto  con
1'art. 117 appena richiamato, comma 2, lette)  e  letti),  in  quanto
violerebbe la  competenza  esclusiva  dello  Stato  nella  normazione
attinente la mtela della concorrenza e l'ordinamento  civile,  avendo
la stessa Corte costituzionale chiarito che la nozione comunitaria di
concorrenza vada intesa anche  nel  senso  di  concorrenza  "per"  il
mercato e impone che il contraente venga scelto mediante procedure di
garanzia  che  assicurino  il  rispetto  dei  valori   comunitari   e
costituzionali,  i  principi  di  parita'  di  trattamento,  di   non
discriminazione, di proporzionalita', e di trasparenza (Corte cost 23
novembre  2007,  n.   401);   sicche'   la   regolamentazione   della
qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti,  delle  procedure  di
affidamento e dei criteri di aggiudicazione  sarebbero  riconducibili
nell'ambito della materia "tutela della concorrenza"; 
          b) che la disposizione de qua violerebbe anche il  comma  1
della stesso art.117 nella misura in cui comporta l'inosservanza  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali,   ricollegandosi   alla   disposizione   stessa   una
limitazione all'elargizione di  finanziamenti  di  tipo  pubblico  in
favore  soltanto  di  alcuni  operatori  economici,  sulla  base   di
requisiti abnormi o comunque sproporzionati,  in  contrasto  con  gli
ara. 49 e ss. Del Trattato CE; 
    Considerato che: 
        la  questione  di  legittimita'  sollevata  e'  indubbiamente
rilevante ai fini della risoluzione della controversia in esame posto
che le prescrizioni di gara oggetto di  gravame  e  preclusive  della
partecipazione della ricorrente alla  selezione  de  qua  riproducono
proprio il contenuto  dell'art.  2,  comma  3,  della  Lr.  n.  12/09
(disposizione   che   ha   invero    "legalizzato"    il    requisito
dell'esperienza decennale di cui si  discute,  gia'  inserito  in  un
bando precedente l'entrata in vigore della legge regionale  stessa  e
oggetto di annullamento da parte della terza Sezione di  questo  Tar,
giusta sentenza n. 1105/2010) sicche' il giudizio principale non puo'
essere definito indipendentemente da tale questione  e  la  soluzione
della stessa  e'  in  concreto  strumentale  alla  definizione  delle
censure mosse all'atto impugnato; 
        la norma censurata, considerato il suo tenore letterale,  non
appare peraltro suscettibile di un'interpretazione adeguatrice; 
        la questione di costituzionalita' appare  non  manifestamente
infondata nei termini prospettati dalla ricorrente;  in  particolare,
quanto al contrasto con il primo comma dell'art117, deve osservarsi -
ad ulteriore  sostegno  delle  censure  di  incostituzionalita-  che,
secondo la, stessa interpretazione suggerita,  da  questa  Corte,  la
legge costituzionale n.3/2001 ha realizzato  un  rinvio  mobile  alla
norma convenzionale di volta in  volta  conferente  che  da'  vita  e
contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente  evocati  e,
con essi, al parametro costituzionale; nella  specie,  la  violazione
concerne il principio  di  libera  prestazione  dei  servizi  di  cui
all'art.49 del Trattato  CE  nonche'  i  principi  di  adeguatezza  e
proporzionalita', di libera concorrenza e di non  discriminazione  di
cui all'art.81 del Trattato stesso; 
        questa stessa  Corte  ha  peraltro  sancito  l'ammissibilita'
della, questione di costituzionalita' di norme interne tutte le volte
in cui si pongano in contrasto con norme  comunitarie  sprovviste  di
effetti  diretti  nell'ordinamento  nazionale  (come  nel  caso   dei
principi del Trattato), riconoscendo all'art.117 Cost.  il  ruolo  di
norma interposta (cfr. sentenza Corte  cost  n.  284  del  13  luglio
2007); 
        devono peraltro  rilevarsi  d'ufficio  ulteriori  profili  di
illegittimita' dello stesso art. 2, comma 3, in relazione agli  artt.
3 e 97 e 41 della. Cost.. 
    L'art. 3 tutela, infatti il principio di uguaglianza e l'art.  97
impone  il  buon   andamento   e   l'imparzialita'   della   pubblica
Amministrazione, corollari questi ultimi dello  stesso  principio  di
cui all'art.3 sul fronte dell'attivita'  amministrativa.  La  lettura
coordinata delle due disposizioni conduce a paventare forti  sospetti
di incostituzionalita'  -  anche  sotto  i  profili  indicati-  della
normativa in  esame,  derivando  invero  da  questa  un'irragionevole
disparita' di trattamento nella distribuzione di fondi pubblici sulla
scorta di un requisito non giustificato dall'obiettivo perseguito dal
legislatore o, comunque, sproporzionati  rispetto  alla  ratio  della
disposizione,  coincidente  con   la   selezione   di   interlocutori
affidabili e perseguibile attraverso una previsione meno  restrittiva
della concorrenza e proporzionata alla durata del master da erogarsi. 
    Ne  discende  quindi  anche  un'indubbia   compromissione   della
liberta' di iniziativa economica privata tutelata dal richiamato art.
41  della  Costituzione,  giacche'  si   determina   la   preclusione
dell'accesso alla selezione di operatori con un  elevato  livello  di
professionalita' ove non maturato nei termini  e  nei  modi  indicati
dalla, norma; 
        peraltro il contrasto della  legge  regionale  in  esame  con
l'art. 41  della.  Costituzione  stessa  si  rivela  anche  sotto  un
distinto profilo ove si ponga mente all'ulteriore  restrizione  posta
dal successivo art. 3, comma 2, che, invero, impone il  possesso  del
controverso requisito dell'esperienza decennale  in  capo  a  ciascun
operatore anche in ipotesi di erogazione dei master  prescelti  dagli
interessati da piu' istituti di formazione avanzata  in  Associazione
temporanea di imprese o in Associazione temporanea  di  scopo,  cosi'
precludendo  a   priori   l'accesso   al   mercato   a   imprese   di
neo-costituzione e  tradendo  la  rado  di  un  istituto  di  matrice
comunitaria  (appunto  il  raggruppamento  di  imprese),   creato   e
concepito proprio allo  scopo  di  consentire  la  partecipazione  di
operatori economici sprovvisti - da un punto di vista  qualitativo  o
quantitativo-  dei  requisiti  economici,  tecnici  ed  organizzativi
prescritti  e  di  garantire  anche  i  benefici   per   cosi'   dire
"curriculari" legati alla partecipazione stessa; 
        appare quindi rilevante ai fini della decisione della  stessa
controversia sollevare - in subordine - la questione di  legittimita'
costituzionale anche del successivo art.3,  comma  2  della.  Lr.  in
esame in relazione agli arti. 41 e 117, comma 1 e 2, lett. e)  ed  l)
Cost nei termini prospettati, essendo  stata  anche  tale  previsione
riprodotta nel bando sub judice e  pure  impugnata  dalla  ricorrente
Dirextra con esplicite censure dirette a valere  in  via  subordinata
rispetto  alla  tesi  principale  dell'illegittimita'  in   se'   del
requisito dell'esperienza decennale; 
    Ritenuto, pertanto, per  le  su  esposte  ragioni,  di  sollevare
questione  di  costituzionalita'  dell'art.2,  comma  3  della  legge
Regione Puglia del 26 maggio 2009 per violazione degli artt. 3 e  91,
41 e 117, comma 1 e 2 lett. e) e lett. 1) della. Costituzione nonche'
dell'art. 3, comma 2 della  stessa  legge  regionale  per  violazione
degli artt.41 e  117,  comma  1  e  2  lett.  e)  e  lett.  1)  della
Costituzione stessa e di sospendere conseguentemente  ogni  decisione
sulla controversia oggetto del giudizio principale  in  attesa  della
pronunzia della Corte costituzionale;